La Corte costituzionale, nel giudizio promosso dalla Regione Lombardia con ricorso diretto del maggio 2015, ha sciolto in senso negativo il dubbio di illegittimità costituzionale della recente ri- forma delle banche popolari quanto allo strumento normativo utilizzato. Tale sentenza, mentre ipoteca la soluzione per analoga questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza del dicembre 2016, non affronta le più circoscritte (ma non meno importan- ti) questioni di legittimità costituzionale - (anch’esse) dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate dal Consiglio di Stato con la medesima ordinanza - inerenti alla disciplina limitativa del diritto al rimborso del socio recedente prevista dalla medesima riforma. Si deve dunque at- tendere, sul punto, l’esito del nuovo giudizio di costituzionalità. Anche qui tuttavia - come già si è sostenuto in relazione alla parallela questione recentemente decisa dal Tribunale di Napoli cir- ca la pretesa invalidità di clausola statutaria limitativa del recesso introdotta da una banca popo- lare in attuazione di quanto prescritto dall’art. 28, comma 2 ter, T.U.B. - considerazioni di diritto europeo sembrano militare per la piena legittimità, per diritto interno, della disciplina di riforma italiana in coerenza con il principio del primato del diritto europeo.

La riforma delle banche popolari al vaglio della Corte Costituzionale

LAMANDINI, MARCO
2017

Abstract

La Corte costituzionale, nel giudizio promosso dalla Regione Lombardia con ricorso diretto del maggio 2015, ha sciolto in senso negativo il dubbio di illegittimità costituzionale della recente ri- forma delle banche popolari quanto allo strumento normativo utilizzato. Tale sentenza, mentre ipoteca la soluzione per analoga questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza del dicembre 2016, non affronta le più circoscritte (ma non meno importan- ti) questioni di legittimità costituzionale - (anch’esse) dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate dal Consiglio di Stato con la medesima ordinanza - inerenti alla disciplina limitativa del diritto al rimborso del socio recedente prevista dalla medesima riforma. Si deve dunque at- tendere, sul punto, l’esito del nuovo giudizio di costituzionalità. Anche qui tuttavia - come già si è sostenuto in relazione alla parallela questione recentemente decisa dal Tribunale di Napoli cir- ca la pretesa invalidità di clausola statutaria limitativa del recesso introdotta da una banca popo- lare in attuazione di quanto prescritto dall’art. 28, comma 2 ter, T.U.B. - considerazioni di diritto europeo sembrano militare per la piena legittimità, per diritto interno, della disciplina di riforma italiana in coerenza con il principio del primato del diritto europeo.
2017
Lamandini, Marco
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