Il contributo è stato realizzato nell'ambito di un progetto di ricerca internazionale cofinanziato dalla Commissione Europea-Ufficio Antifrode (OLAF) dal titolo Criminal ad Administrative Investigations in the field of VAT and Customs Duties, svolto sotto l'egida della Scuola Europea di Alti Studi Tributari dell'Università di Bologna. Il lavoro mette a fuoco la tematica dei modelli di responsabilità tributaria "diffusa" degli operatori economici, cioé per evasioni altrui e per frodi fiscali ordite da altri, che il dovere di vigilanza reciproca e di buona fede affermati dalla giurisprudenza UE ha di fatto progressivamente imposto, a partire da circa una decina d'anni, nel settore tributario dell'imposta sul valore aggiunto. Il modello di corresponsabilizzazione dei soggetti passivi coinvolti in catene commerciali o distributive fiscalmente fraudolente, e che “non potevano non sapere” o “avrebbero dovuto riconoscere” l’esistenza di una struttura fraudolenta del mercato, finché opera sul piano del debito tributario presenta una propria giustificabilità, alla luce delle caratteristiche dell’imposta e della sua funzione entro il mercato concorrenziale. Può essere fondata sul principio di precauzione, sui modelli di responsabilità oggettiva o colposa per un fatto illecito proprio (negligenza). Non tutti questi modelli ricostruttivi sono pienamente compatibili con il diritto dell’Unione così come interpretato dalla Corte di Giustizia,che ad esempio esclude la legittimità di modelli di responsabilità puramente oggettiva, e richiede invece la prova, a carico dell’Amministrazione (anche però per presunzioni), di una negligenza o dell’inadempimento di un dovere a carico degli operatori economici. La corresponsabilizzazione presenta comunque un’indubbia efficacia in termini fiscali, consentendo più facili dinieghi di detrazione o rimborso d’imposta, o recuperi d’imposta in capo a operatori che non siano in grado di escludere la mancanza della propria buona fede nel momento in cui sono entrati in rapporto con segmenti “fiscalmente pericolosi” del mercato. Quando questo modello viene però spostato sul piano della punibilità amministrativa e soprattutto penale, i risultati appaiono molto più critici. Il lavoro analizza e critica dunque gli effetti dell’estensione di questo principio di corresponsabilità tributaria, operato dalla giurisprudenza interna e nazionale, sul piano della configurabilità di reati di dichiarazione infedele per uso di fatture soggettivamente false. Prima cercando di mettere a fuoco la praticabilità dei modelli penali di corresponsabilizzazione (associazione a delinquere e concorso di persone nel reato), e poi analizzando in chiave critica la configurabilità del dolo eventuale (posto che il dolo di evasione è elemento soggettivo del reato imprescindibile per i delitti tributari dichiarativi) a carico del soggetto che sia in “buona fede temeraria” rispetto alle violazioni fiscali commesse “a monte” dell’operazioni cui prende parte, da altri operatori. Il lavoro arriva a suggerire forme e modi con cui è possibile limitare, alla luce del principio di proporzionalità, la deviazione iper-punitiva fatta propria dalla giurisprudenza nazionale sul punto, fraintendendo di fatto i principi sanciti dalla giurisprudenza tributaria della Corte UE. Sommario: 1. Efficacia e articolazione territoriale degli schemi di frode IVA e lesione degli interessi europei - 2. Il modello di responsabilità tributaria diffusa elaborato dalla Corte di Giustizia dell'UE - 3. L'efficienza tributaria della corresponsabilizzazione dei soggetti passivi e la sua giustificabilità: tra principio di precauzione, responsabilità oggettiva e responsabilità per fatto illecito - 4. La responsabilità tributaria dell'operatore che “avrebbe dovuto sapere” della frode altrui: il problema della “buona fede temeraria” e del dubbio, tra conoscibilità del fatto e violazione di regole cautelari – 5. Dalla responsabilità tributaria a quella sanzionatoria e gli effetti sul mercato - 6. La dichiarazione infedele per uso di fatture soggettivamente false come illecito amministrativo anche colposo nell'esperienza italiana - 7. La punibilità penale del soggetto in “mala fede” e i modelli penali di corresponsabilizzazione: associazione a delinquere e concorso di persone – 8. Il problema della punibilità penale del soggetto in buona fede temeraria, tra dolus in re ipsa e dolus eventualis – 9. La giurisprudenza penale italiana in materia di dolo eventuale nei reati tributari - 10. Conclusioni: per una rimodulazione della punibilità amministrativa e penale degli operatori coinvolti nelle frodi IVA alla luce del principio di proporzionalità

La tutela degli interessi dell'Unione contro le frodi IVA "a catena": confronto tra i modelli di responsabilità tributaria e sanzionatoria nell'esperienza italiana

MONDINI, ANDREA
2016

Abstract

Il contributo è stato realizzato nell'ambito di un progetto di ricerca internazionale cofinanziato dalla Commissione Europea-Ufficio Antifrode (OLAF) dal titolo Criminal ad Administrative Investigations in the field of VAT and Customs Duties, svolto sotto l'egida della Scuola Europea di Alti Studi Tributari dell'Università di Bologna. Il lavoro mette a fuoco la tematica dei modelli di responsabilità tributaria "diffusa" degli operatori economici, cioé per evasioni altrui e per frodi fiscali ordite da altri, che il dovere di vigilanza reciproca e di buona fede affermati dalla giurisprudenza UE ha di fatto progressivamente imposto, a partire da circa una decina d'anni, nel settore tributario dell'imposta sul valore aggiunto. Il modello di corresponsabilizzazione dei soggetti passivi coinvolti in catene commerciali o distributive fiscalmente fraudolente, e che “non potevano non sapere” o “avrebbero dovuto riconoscere” l’esistenza di una struttura fraudolenta del mercato, finché opera sul piano del debito tributario presenta una propria giustificabilità, alla luce delle caratteristiche dell’imposta e della sua funzione entro il mercato concorrenziale. Può essere fondata sul principio di precauzione, sui modelli di responsabilità oggettiva o colposa per un fatto illecito proprio (negligenza). Non tutti questi modelli ricostruttivi sono pienamente compatibili con il diritto dell’Unione così come interpretato dalla Corte di Giustizia,che ad esempio esclude la legittimità di modelli di responsabilità puramente oggettiva, e richiede invece la prova, a carico dell’Amministrazione (anche però per presunzioni), di una negligenza o dell’inadempimento di un dovere a carico degli operatori economici. La corresponsabilizzazione presenta comunque un’indubbia efficacia in termini fiscali, consentendo più facili dinieghi di detrazione o rimborso d’imposta, o recuperi d’imposta in capo a operatori che non siano in grado di escludere la mancanza della propria buona fede nel momento in cui sono entrati in rapporto con segmenti “fiscalmente pericolosi” del mercato. Quando questo modello viene però spostato sul piano della punibilità amministrativa e soprattutto penale, i risultati appaiono molto più critici. Il lavoro analizza e critica dunque gli effetti dell’estensione di questo principio di corresponsabilità tributaria, operato dalla giurisprudenza interna e nazionale, sul piano della configurabilità di reati di dichiarazione infedele per uso di fatture soggettivamente false. Prima cercando di mettere a fuoco la praticabilità dei modelli penali di corresponsabilizzazione (associazione a delinquere e concorso di persone nel reato), e poi analizzando in chiave critica la configurabilità del dolo eventuale (posto che il dolo di evasione è elemento soggettivo del reato imprescindibile per i delitti tributari dichiarativi) a carico del soggetto che sia in “buona fede temeraria” rispetto alle violazioni fiscali commesse “a monte” dell’operazioni cui prende parte, da altri operatori. Il lavoro arriva a suggerire forme e modi con cui è possibile limitare, alla luce del principio di proporzionalità, la deviazione iper-punitiva fatta propria dalla giurisprudenza nazionale sul punto, fraintendendo di fatto i principi sanciti dalla giurisprudenza tributaria della Corte UE. Sommario: 1. Efficacia e articolazione territoriale degli schemi di frode IVA e lesione degli interessi europei - 2. Il modello di responsabilità tributaria diffusa elaborato dalla Corte di Giustizia dell'UE - 3. L'efficienza tributaria della corresponsabilizzazione dei soggetti passivi e la sua giustificabilità: tra principio di precauzione, responsabilità oggettiva e responsabilità per fatto illecito - 4. La responsabilità tributaria dell'operatore che “avrebbe dovuto sapere” della frode altrui: il problema della “buona fede temeraria” e del dubbio, tra conoscibilità del fatto e violazione di regole cautelari – 5. Dalla responsabilità tributaria a quella sanzionatoria e gli effetti sul mercato - 6. La dichiarazione infedele per uso di fatture soggettivamente false come illecito amministrativo anche colposo nell'esperienza italiana - 7. La punibilità penale del soggetto in “mala fede” e i modelli penali di corresponsabilizzazione: associazione a delinquere e concorso di persone – 8. Il problema della punibilità penale del soggetto in buona fede temeraria, tra dolus in re ipsa e dolus eventualis – 9. La giurisprudenza penale italiana in materia di dolo eventuale nei reati tributari - 10. Conclusioni: per una rimodulazione della punibilità amministrativa e penale degli operatori coinvolti nelle frodi IVA alla luce del principio di proporzionalità
2016
Indagini penali e amministrative in materia di frodi IVA e doganali. L'impatto dell'European Investigation Order sulla cooperazione transnazionale
267
302
Mondini, Andrea
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