Il trattamento penitenziario, cioè quel «complesso di norme e di attività che regolano ed assistono la privazione della libertà personale per l’esecuzione di una sanzione penale» è nata, si è formata e si è evoluta nel tempo parallelamente all’evolversi delle teorie della pena. Con l’emanazione della Costituzione italiana, la rieducazione e l’umanizzazione della pena vengono sancite dall’art. 27 comma 3º, il quale stabilisce che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Nell’organizzazione del trattamento penitenziario assume quindi molta importanza non solamente la legislazione in materia, ma vengono presi anche in esame altri diritti che la Costituzione sancisce, come il principio di uguaglianza davanti alla legge (art. 3), il diritto al lavoro (art. 4), la tutela della condizione giuridica dello straniero (art.10), le regole sull’inviolabilità della libertà personale (art.13), la libertà religiosa (art.19), la libera manifestazione del pensiero (art.21), il diritto all’azione giudiziale (art. 24), il principio di legalità nell’irrogazione delle pene e nell’applicazione delle misure di sicurezza (art. 25), il principio della presunzione di non colpevolezza dell’imputato e il contenuto rieducativo dell’esecuzione penale (art.27), la tutela dei legami familiari (art. 31) e della salute (art. 32), la facoltà di ricorrere in cassazione contro qualsiasi provvedimento concernente la libertà personale (art. 111).

Il trattamento penitenziario del condannato / Elena Bianchini. - STAMPA. - (2015), pp. 355-381.

Il trattamento penitenziario del condannato

BIANCHINI, ELENA
2015

Abstract

Il trattamento penitenziario, cioè quel «complesso di norme e di attività che regolano ed assistono la privazione della libertà personale per l’esecuzione di una sanzione penale» è nata, si è formata e si è evoluta nel tempo parallelamente all’evolversi delle teorie della pena. Con l’emanazione della Costituzione italiana, la rieducazione e l’umanizzazione della pena vengono sancite dall’art. 27 comma 3º, il quale stabilisce che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Nell’organizzazione del trattamento penitenziario assume quindi molta importanza non solamente la legislazione in materia, ma vengono presi anche in esame altri diritti che la Costituzione sancisce, come il principio di uguaglianza davanti alla legge (art. 3), il diritto al lavoro (art. 4), la tutela della condizione giuridica dello straniero (art.10), le regole sull’inviolabilità della libertà personale (art.13), la libertà religiosa (art.19), la libera manifestazione del pensiero (art.21), il diritto all’azione giudiziale (art. 24), il principio di legalità nell’irrogazione delle pene e nell’applicazione delle misure di sicurezza (art. 25), il principio della presunzione di non colpevolezza dell’imputato e il contenuto rieducativo dell’esecuzione penale (art.27), la tutela dei legami familiari (art. 31) e della salute (art. 32), la facoltà di ricorrere in cassazione contro qualsiasi provvedimento concernente la libertà personale (art. 111).
2015
Principi di Criminologia Applicata - Criminalità, Controllo, Sicurezza
355
381
Il trattamento penitenziario del condannato / Elena Bianchini. - STAMPA. - (2015), pp. 355-381.
Elena Bianchini
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