Il panorama del rapporto tra l’attività di Uber e le discipline di regolazione del mercato non appare favorevole allo sviluppo dei servizi che possono ricondursi alla collaborative economy. Si è infatti constatato che gli organi amministrativi e giudiziari nazionali che si sono pronunciati sono giunti, per un verso, a ritenere applicabile ai servizi offerti da tale piattaforma informatica la disciplina di autorizzazioni e licenze per il trasporto pubblico non di linea previsto dalla legge. n. 21/1992, e per l’altro, ad affermare che il mancato rispetto di quest’ultima consenta ai conducenti associati a Uber Pop e a Uber medesima di praticare una concorrenza sleale nei confronti del servizio taxi. Ciò è avvenuto seppure rimanga incerta la qualificazione giuridica del servizio Uber, in quanto il Consiglio di Stato lo ha identificato come trasporto, mentre il Tribunale di Milano lo intende come un servizio di intermediazione strettamente collegato al trasporto. Più meditata e dunque condivisibile appare la posizione dell’Autorità garante della concorrenza che, da un lato, ha segnalato gli effetti distorsivi della legge n. 21/1992 in relazione alla concorrenza tra nuove forme di offerta del trasporto e servizi di trasporto tradizionali, ma dall’altro, ha riconosciuto che taluni interessi meritevoli di tutela, come la sicurezza dei soggetti trasportati impongono un qualche tipo di regolazione anche nei confronti dei servizi rientranti nella collaborative economy

Uber: tra concorrenza e regolazione del mercato

MANZINI, PIETRO
2017

Abstract

Il panorama del rapporto tra l’attività di Uber e le discipline di regolazione del mercato non appare favorevole allo sviluppo dei servizi che possono ricondursi alla collaborative economy. Si è infatti constatato che gli organi amministrativi e giudiziari nazionali che si sono pronunciati sono giunti, per un verso, a ritenere applicabile ai servizi offerti da tale piattaforma informatica la disciplina di autorizzazioni e licenze per il trasporto pubblico non di linea previsto dalla legge. n. 21/1992, e per l’altro, ad affermare che il mancato rispetto di quest’ultima consenta ai conducenti associati a Uber Pop e a Uber medesima di praticare una concorrenza sleale nei confronti del servizio taxi. Ciò è avvenuto seppure rimanga incerta la qualificazione giuridica del servizio Uber, in quanto il Consiglio di Stato lo ha identificato come trasporto, mentre il Tribunale di Milano lo intende come un servizio di intermediazione strettamente collegato al trasporto. Più meditata e dunque condivisibile appare la posizione dell’Autorità garante della concorrenza che, da un lato, ha segnalato gli effetti distorsivi della legge n. 21/1992 in relazione alla concorrenza tra nuove forme di offerta del trasporto e servizi di trasporto tradizionali, ma dall’altro, ha riconosciuto che taluni interessi meritevoli di tutela, come la sicurezza dei soggetti trasportati impongono un qualche tipo di regolazione anche nei confronti dei servizi rientranti nella collaborative economy
2017
Manzini, Pietro
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/584889
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