L’orientamento, ormai consolidato, secondo cui il genitore non contraente è tenuto ad adempiere le obbligazioni assunte anche unilateralmente dall’altro per far fronte alle spese straordinarie che siano necessarie al fine di soddisfare esigenze del figlio e risultino coerenti rispetto al ménage familiare induce a riflettere sull’attuale portata del dovere di preventiva concertazione delle spese straordinarie. Un dovere che sussiste senz’altro nei rapporti interni tra i genitori, ma non può giungere ad assumere rilevanza esterna e a limitare le pretese dei creditori che abbiano fatto affidamento sulla garanzia patrimoniale offerta da entrambi i genitori.

MANTENIMENTO DEL FIGLIO, SPESE STRAORDINARIE E OBBLIGO DI PREVENTIVA CONCERTAZIONE

IPPOLITI MARTINI, CARLOTTA
2016

Abstract

L’orientamento, ormai consolidato, secondo cui il genitore non contraente è tenuto ad adempiere le obbligazioni assunte anche unilateralmente dall’altro per far fronte alle spese straordinarie che siano necessarie al fine di soddisfare esigenze del figlio e risultino coerenti rispetto al ménage familiare induce a riflettere sull’attuale portata del dovere di preventiva concertazione delle spese straordinarie. Un dovere che sussiste senz’altro nei rapporti interni tra i genitori, ma non può giungere ad assumere rilevanza esterna e a limitare le pretese dei creditori che abbiano fatto affidamento sulla garanzia patrimoniale offerta da entrambi i genitori.
2016
Carlotta, Ippoliti
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