La formulazione letterale dell’art. 47 Carta dir. fond. sembrerebbe ricalcare, a una prima lettura, il testo delle altre carte dei diritti fondamentali. Se da un lato, infatti, la CEDU, all’art. 6 par.1, si riferisce a «un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge», dall’altro l’art. 14 par. 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici afferma il diritto di ogni individuo a veder trattata la propria causa davanti a un «tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge». L’art. 47 della Carta dir. fond., sotto questo profilo, non sembra apportare modifiche di rilievo, in quanto, come i precedenti menzionati, evoca il diritto di ciascuno ad «un giudice indipendente e imparziale». Ad uno sguardo più attento, tuttavia, una difformità rispetto ai testi precedenti è ravvisabile. La Carta infatti vuole che il giudice sia pre-costituito per legge, vale a dire: individuato a priori, con esattezza, attraverso i canoni dettati dalla fonte legislativa. Ci troviamo, dunque, di fronte a una formulazione che sembra riecheggiare in modo significativo la garanzia predisposta dall’art. 25 Cost, al cui comma 1 si evoca il diritto di ciascuno a non essere distolto dal giudice naturale «precostituito per legge».

Giudice imparziale precostituito e tutela dei diritti fondamentali in materia penale

CAIANIELLO, MICHELE
2017

Abstract

La formulazione letterale dell’art. 47 Carta dir. fond. sembrerebbe ricalcare, a una prima lettura, il testo delle altre carte dei diritti fondamentali. Se da un lato, infatti, la CEDU, all’art. 6 par.1, si riferisce a «un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge», dall’altro l’art. 14 par. 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici afferma il diritto di ogni individuo a veder trattata la propria causa davanti a un «tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge». L’art. 47 della Carta dir. fond., sotto questo profilo, non sembra apportare modifiche di rilievo, in quanto, come i precedenti menzionati, evoca il diritto di ciascuno ad «un giudice indipendente e imparziale». Ad uno sguardo più attento, tuttavia, una difformità rispetto ai testi precedenti è ravvisabile. La Carta infatti vuole che il giudice sia pre-costituito per legge, vale a dire: individuato a priori, con esattezza, attraverso i canoni dettati dalla fonte legislativa. Ci troviamo, dunque, di fronte a una formulazione che sembra riecheggiare in modo significativo la garanzia predisposta dall’art. 25 Cost, al cui comma 1 si evoca il diritto di ciascuno a non essere distolto dal giudice naturale «precostituito per legge».
2017
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
902
912
Caianiello, M.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/577114
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