ABSTRACT - La decisione n. 17010 del 2014 merita attenzione per ciascuno dei quattro argomenti identificabili nella sua motivazione, inerenti rispettivamente: al concetto di «affidamento» d’appalto ex art 26 del tu n. 81/2008; alle conseguenze della mancata indicazione scritta dei costi per la sicurezza; alla «disponibilità giuridica» dei luoghi lavorativi, quale presupposto delle responsabilità prevenzionistiche del committente; al rilievo che gli adempimenti prevenzionistici rivestono per la tutela dei terzi. La Suprema Corte giunge alla cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza. Tale esito assolutorio appare tecnicamente condivisibile. Alcuni degli argomenti d’indubbia pregnanza giuslavoristica che vengono utilizzati dalla Terza Sezione Penale destano però perplessità, in quanto, ove declinati a coerenti conseguenze, porterebbero ad un indebolimento del sistema prevenzionale. - Approfondito commento critico a Cass. n. 17010 del 17 aprile 2014 Massima: L’imprenditore non è responsabile di omessa informazione ex art. 26, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 81 del 2008, né di mancata conformità del luogo ai requisiti prevenzionistici di cui all’art. 64, comma 1, lett. a, del medesimo t.u., nel caso di infortunio occorso ad un installatore d’impianti di videosorveglianza il quale, senza aspettare l’accettazione del preventivo di spesa per l’affidamento dell’appalto, abbia insistito per iniziare l’opera ottenendo l’assenso di un commesso presente presso l’esercizio commerciale dell’imprenditore medesimo, mentre quest’ultimo aveva dato indicazione di attendere. Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio perché il fatto non sussiste in relazione ad entrambi i predetti obblighi (la cui violazione è prevista come reato dall’art. 55, comma 5, lett. a, e rispettivamente dall’art. 68, comma 1, lett. b, dello stesso t.u. del 2008).

Appalto orale del falsus procurator, disponibilità dei luoghi di lavoro e sicurezza del terzo

CASALE, DAVIDE
2014

Abstract

ABSTRACT - La decisione n. 17010 del 2014 merita attenzione per ciascuno dei quattro argomenti identificabili nella sua motivazione, inerenti rispettivamente: al concetto di «affidamento» d’appalto ex art 26 del tu n. 81/2008; alle conseguenze della mancata indicazione scritta dei costi per la sicurezza; alla «disponibilità giuridica» dei luoghi lavorativi, quale presupposto delle responsabilità prevenzionistiche del committente; al rilievo che gli adempimenti prevenzionistici rivestono per la tutela dei terzi. La Suprema Corte giunge alla cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza. Tale esito assolutorio appare tecnicamente condivisibile. Alcuni degli argomenti d’indubbia pregnanza giuslavoristica che vengono utilizzati dalla Terza Sezione Penale destano però perplessità, in quanto, ove declinati a coerenti conseguenze, porterebbero ad un indebolimento del sistema prevenzionale. - Approfondito commento critico a Cass. n. 17010 del 17 aprile 2014 Massima: L’imprenditore non è responsabile di omessa informazione ex art. 26, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 81 del 2008, né di mancata conformità del luogo ai requisiti prevenzionistici di cui all’art. 64, comma 1, lett. a, del medesimo t.u., nel caso di infortunio occorso ad un installatore d’impianti di videosorveglianza il quale, senza aspettare l’accettazione del preventivo di spesa per l’affidamento dell’appalto, abbia insistito per iniziare l’opera ottenendo l’assenso di un commesso presente presso l’esercizio commerciale dell’imprenditore medesimo, mentre quest’ultimo aveva dato indicazione di attendere. Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio perché il fatto non sussiste in relazione ad entrambi i predetti obblighi (la cui violazione è prevista come reato dall’art. 55, comma 5, lett. a, e rispettivamente dall’art. 68, comma 1, lett. b, dello stesso t.u. del 2008).
2014
Casale, Davide
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