In tema di risarcimento del danno alla persona da immissioni sonore intollerabili la giurisprudenza si è dimostrata oscillante: procedere senza indugio alla liquidazione equitativa in virtù del mero accertamento dell’intollerabilità oppure subordinare la tutela alla prova positiva di un’oggettiva patologia? La materia sembra prestarsi alla piena operatività di presunzioni (relative) di danno, notoriamente dimoranti sul piano del fatto. Tuttavia, a seguito delle sentenze gemelle della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 (c.dd. “di San Martino”), il quadro è andato complicandosi, instillando il dubbio che in vista della definizione dell’an del danno alla persona un ruolo determinante sia giocato dal rilievo costituzionale dell’interesse leso. In antitesi rispetto a un simile orientamento, nell’articolo è proposta una netta differenziazione tra danno e ingiustizia, fondata sul riposizionamento, nell’ambito del rimedio risarcitorio di cui all’art. 2043 c.c., delle aree del fatto e del diritto, con la conseguente attribuzione al giudice di merito di un responsabile protagonismo nell’estrarre dalla comune esperienza elementi utili alla soluzione del caso concreto.

Fatto e diritto nella prova del danno non patrimoniale da immissioni sonore

QUARTA, FRANCESCO
2014

Abstract

In tema di risarcimento del danno alla persona da immissioni sonore intollerabili la giurisprudenza si è dimostrata oscillante: procedere senza indugio alla liquidazione equitativa in virtù del mero accertamento dell’intollerabilità oppure subordinare la tutela alla prova positiva di un’oggettiva patologia? La materia sembra prestarsi alla piena operatività di presunzioni (relative) di danno, notoriamente dimoranti sul piano del fatto. Tuttavia, a seguito delle sentenze gemelle della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 (c.dd. “di San Martino”), il quadro è andato complicandosi, instillando il dubbio che in vista della definizione dell’an del danno alla persona un ruolo determinante sia giocato dal rilievo costituzionale dell’interesse leso. In antitesi rispetto a un simile orientamento, nell’articolo è proposta una netta differenziazione tra danno e ingiustizia, fondata sul riposizionamento, nell’ambito del rimedio risarcitorio di cui all’art. 2043 c.c., delle aree del fatto e del diritto, con la conseguente attribuzione al giudice di merito di un responsabile protagonismo nell’estrarre dalla comune esperienza elementi utili alla soluzione del caso concreto.
2014
Francesco Quarta
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