Nella sentenza oggetto di commento la Cassazione esamina un caso di utilizzazione indiretta di lavoro, valutando, in primo luogo, i requisiti di legittimità dei contratti che disegnano il rapporto triangolare tra lavoratore, agenzia di somministrazione e impresa utilizzatrice; in secondo luogo le conseguenze, anche risarcitorie, derivanti dai profili d’illegittimità in concreto riscontrati. Su questo versante viene in rilievo la questione dell’applicabilità o meno dell’art. 32 co. 5, l. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) anche alla somministrazione irregolare, al cospetto di una formula legislativa che notoriamente prevede la soluzione indennitaria onnicomprensiva (tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) «nei casi di conversione del contratto a tempo determinato». Se la Cassazione opta (almeno implicitamente) per l'applicabilità del risarcimento onnicomprensivo ax art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, il commento sottoliea la problematicità di tale soluzione, anche al cospetto di una giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 303/2011) che, rispondendo a specifiche censure ex art. 3, co. 1, Cost., mosse dal Tribunale di Trani per le irragionevoli disparità di trattamento che la disposizione avrebbe introdotto tra diverse fattispecie di lavoro atipico, ha replicato che «esse risentono dell’obiettiva eterogeneità delle situazioni. Ed infatti, il contratto di lavoro subordinato con una clausola viziata (quella, appunto, appositiva del termine) non può essere assimilato ad altre figure» tra cui viene espressamente annoverata pure «la somministrazione irregolare di manodopera» (pt. 3.3.3.).

La Cassazione ribadisce l’applicabilità dell’art. 32, co. 5 del Collegato lavoro alla somministrazione irregolare, ma i dubbi restano

MARTELLONI, FEDERICO
2013

Abstract

Nella sentenza oggetto di commento la Cassazione esamina un caso di utilizzazione indiretta di lavoro, valutando, in primo luogo, i requisiti di legittimità dei contratti che disegnano il rapporto triangolare tra lavoratore, agenzia di somministrazione e impresa utilizzatrice; in secondo luogo le conseguenze, anche risarcitorie, derivanti dai profili d’illegittimità in concreto riscontrati. Su questo versante viene in rilievo la questione dell’applicabilità o meno dell’art. 32 co. 5, l. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) anche alla somministrazione irregolare, al cospetto di una formula legislativa che notoriamente prevede la soluzione indennitaria onnicomprensiva (tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) «nei casi di conversione del contratto a tempo determinato». Se la Cassazione opta (almeno implicitamente) per l'applicabilità del risarcimento onnicomprensivo ax art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, il commento sottoliea la problematicità di tale soluzione, anche al cospetto di una giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 303/2011) che, rispondendo a specifiche censure ex art. 3, co. 1, Cost., mosse dal Tribunale di Trani per le irragionevoli disparità di trattamento che la disposizione avrebbe introdotto tra diverse fattispecie di lavoro atipico, ha replicato che «esse risentono dell’obiettiva eterogeneità delle situazioni. Ed infatti, il contratto di lavoro subordinato con una clausola viziata (quella, appunto, appositiva del termine) non può essere assimilato ad altre figure» tra cui viene espressamente annoverata pure «la somministrazione irregolare di manodopera» (pt. 3.3.3.).
2013
F. Martelloni
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