Con la legge finanziaria del 2004 lo Stato italiano ha distinto tra servizi pubblici c.d. "economici" e servizi pubblici "non economici". Il problema è che tale distinzione si basa su un profilo funzionale e non su un profilo oggettivo. In ogni caso, lì dove l'ente pubblico voglia dare per taluni servizi una veste economica, utilizza dei modelli di tipo privatistici, quali ad esempio le società, le aziende, mentre dove il servizio viene erogato come servizio non imprenditoriale si deve ricorrere al modello organizzativo delle istituzioni. Qualora si utilizzi un modello privatistico, occorrerà che il partner privato sia scelto mediante gara. Ciò vale anche per le società in house o le società pubblico/privato che concorrono, sempre mediante gara alla gestione / erogazione di un servizio che l'ente pubblico abbia ritenuto di poter erogare secondo un modello privatistico. I soggetti erogatori di servizi pubblici possono essere messi in concorrenza tra loro in modo che non si crei un monopolio di fatto a favore del soggetto che gestisce il servizio.

I servizi pubblici locali alla luce della finanziaria 2004: moduli di gestione tra concorrenza ed affidamenti diretti

MARCHIANO', GIOVANNA
2004

Abstract

Con la legge finanziaria del 2004 lo Stato italiano ha distinto tra servizi pubblici c.d. "economici" e servizi pubblici "non economici". Il problema è che tale distinzione si basa su un profilo funzionale e non su un profilo oggettivo. In ogni caso, lì dove l'ente pubblico voglia dare per taluni servizi una veste economica, utilizza dei modelli di tipo privatistici, quali ad esempio le società, le aziende, mentre dove il servizio viene erogato come servizio non imprenditoriale si deve ricorrere al modello organizzativo delle istituzioni. Qualora si utilizzi un modello privatistico, occorrerà che il partner privato sia scelto mediante gara. Ciò vale anche per le società in house o le società pubblico/privato che concorrono, sempre mediante gara alla gestione / erogazione di un servizio che l'ente pubblico abbia ritenuto di poter erogare secondo un modello privatistico. I soggetti erogatori di servizi pubblici possono essere messi in concorrenza tra loro in modo che non si crei un monopolio di fatto a favore del soggetto che gestisce il servizio.
2004
171
8849123272
G. Marchianò
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