Il lavoro affronta il tema della programmazione nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla definizione della natura degli atti di programmazione sulla scorta degli elementi che si possono evincere dalla disciplina, particolarmente complessa, in materia di lavori ed opere pubbliche. In generale la programmazione appare finalizzata all’individuazione ed al coordinamento delle risorse necessarie alla pubblica amministrazione per il raggiungimento delle proprie finalità di pubblico interesse. In quest’ottica gli atti di programmazione costituiscono, quindi, un fondamentale prius logico-giuridico rispetto ai singoli procedimenti mediante i quali si concretizza l’azione amministrativa. La programmazione, in altri termini, trova fondamento nell’esigenza di razionalizzare l’attività dell’amministrazione e cioè nella necessità di valutare molteplici esigenze di interesse pubblico (nonché, in taluni casi, gli interessi espressi da privati) e, quindi, ordinare i bisogni cui tali esigenze sottendono, in ragione delle risorse disponibili. Ancora sul piano generale si possono distinguere modelli diversi (di atti) di programmazione (obbligatori o facoltativi; vincolanti o non vincolanti; generali o speciali; annuali o poliennali; etc), i quali spesso presentano denominazioni del tutto eterogenee. In questo contesto la disciplina posta dall’ordinamento in materia di lavori ed opere pubbliche appare particolarmente significativa in quanto risulta incentrata su una programmazione necessaria degli interventi, da intendersi come espressione dei principi generali di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza cui deve informarsi l’operato della pubblica amministrazione. Nell’ambito della disciplina dei lavori pubblici, la programmazione si esprime mediante atti vincolanti da cui derivano molteplici conseguenze, non solo endoprocedimentali. Da qui la necessità di rivolgere l’attenzione alla natura giuridica degli atti di programmazione previsti dalla normativa speciale in materia di lavori pubblici, così da definirne i caratteri e collocare l’istituto in un quadro più sistematico.

Commento all'art. 14 - La programmazione dei lavori pubblici

SENZANI, DANIELE
2004

Abstract

Il lavoro affronta il tema della programmazione nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla definizione della natura degli atti di programmazione sulla scorta degli elementi che si possono evincere dalla disciplina, particolarmente complessa, in materia di lavori ed opere pubbliche. In generale la programmazione appare finalizzata all’individuazione ed al coordinamento delle risorse necessarie alla pubblica amministrazione per il raggiungimento delle proprie finalità di pubblico interesse. In quest’ottica gli atti di programmazione costituiscono, quindi, un fondamentale prius logico-giuridico rispetto ai singoli procedimenti mediante i quali si concretizza l’azione amministrativa. La programmazione, in altri termini, trova fondamento nell’esigenza di razionalizzare l’attività dell’amministrazione e cioè nella necessità di valutare molteplici esigenze di interesse pubblico (nonché, in taluni casi, gli interessi espressi da privati) e, quindi, ordinare i bisogni cui tali esigenze sottendono, in ragione delle risorse disponibili. Ancora sul piano generale si possono distinguere modelli diversi (di atti) di programmazione (obbligatori o facoltativi; vincolanti o non vincolanti; generali o speciali; annuali o poliennali; etc), i quali spesso presentano denominazioni del tutto eterogenee. In questo contesto la disciplina posta dall’ordinamento in materia di lavori ed opere pubbliche appare particolarmente significativa in quanto risulta incentrata su una programmazione necessaria degli interventi, da intendersi come espressione dei principi generali di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza cui deve informarsi l’operato della pubblica amministrazione. Nell’ambito della disciplina dei lavori pubblici, la programmazione si esprime mediante atti vincolanti da cui derivano molteplici conseguenze, non solo endoprocedimentali. Da qui la necessità di rivolgere l’attenzione alla natura giuridica degli atti di programmazione previsti dalla normativa speciale in materia di lavori pubblici, così da definirne i caratteri e collocare l’istituto in un quadro più sistematico.
2004
La legge quadro in materia di lavori pubblici
1849
1875
D. Senzani
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