a) L’esistenzialismo milanese. All’interno della figura di recente creazione del danno esistenziale, la giurisprudenza di merito, specialmente quella meneghina, ha ricondotto, in mancanza degli estremi del danno biologico, una serie estremamente ampia di ipotesi, tra le quali le immissioni intollerabili che determinano una degenerazione delle normali qualità di vita della persona. b) Sı` alla riparazione, ma solo se c’è la lesione di un diritto costituzionalmente protetto. L’interpretazione evolutiva dell’art. 2059 c.c., a ben vedere, non ha comportato il definitivo abbandono della riserva di legge contenuta nella norma medesima: il nuovo concetto di danno non patrimoniale che ne e` risultato, invero, presuppone pur sempre la violazione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente protetto, essendo insufficiente la lesione di un semplice diritto soggettivo. c) Inammissibilità di un danno biologico in re ipsa. Non e` condivisibile la tesi, accolta da alcuna giurisprudenza, della ammissibilità di un danno biologico in re ipsa conseguente all’accertato superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni, occorrendo la prova di uno specifico danno riconducibile, pur sempre, all’onnicomprensivo danno biologico per menomazione dell’integrità psicofisica. Ne consegue che la prolungata esposizione ad immissioni rumorose intollerabili non determina, in assenza di detto accertamento e sempreché´ il fatto non costituisca reato, la ricorrenza di un danno risarcibile corrispondente alla degenerazione delle qualità della vita, non assurgendo la tranquillità familiare a interesse della persona costituzionalmente rilevante.

Immissioni intollerabili e serenità personale: quale interesse è meritevole di tutela?

BELLI, GUIDO
2012

Abstract

a) L’esistenzialismo milanese. All’interno della figura di recente creazione del danno esistenziale, la giurisprudenza di merito, specialmente quella meneghina, ha ricondotto, in mancanza degli estremi del danno biologico, una serie estremamente ampia di ipotesi, tra le quali le immissioni intollerabili che determinano una degenerazione delle normali qualità di vita della persona. b) Sı` alla riparazione, ma solo se c’è la lesione di un diritto costituzionalmente protetto. L’interpretazione evolutiva dell’art. 2059 c.c., a ben vedere, non ha comportato il definitivo abbandono della riserva di legge contenuta nella norma medesima: il nuovo concetto di danno non patrimoniale che ne e` risultato, invero, presuppone pur sempre la violazione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente protetto, essendo insufficiente la lesione di un semplice diritto soggettivo. c) Inammissibilità di un danno biologico in re ipsa. Non e` condivisibile la tesi, accolta da alcuna giurisprudenza, della ammissibilità di un danno biologico in re ipsa conseguente all’accertato superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni, occorrendo la prova di uno specifico danno riconducibile, pur sempre, all’onnicomprensivo danno biologico per menomazione dell’integrità psicofisica. Ne consegue che la prolungata esposizione ad immissioni rumorose intollerabili non determina, in assenza di detto accertamento e sempreché´ il fatto non costituisca reato, la ricorrenza di un danno risarcibile corrispondente alla degenerazione delle qualità della vita, non assurgendo la tranquillità familiare a interesse della persona costituzionalmente rilevante.
2012
BELLI GUIDO
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