L'articolo tratta una delle principali questioni giuridiche che sono emerse in epoca recente, specie a seguito dell'evoluzione del settore aeroportuale e degli interventi normativi delle istituzioni dell'Unione Europea in materia di diritti aeroportuali e di tariffazione dei servizi di assistenza al volo. L'interesse deriva anche dall’intreccio fra gli aspetti pubblicistici e quelli privatistici che interessano la tematica, poiché questa assomma il profilo legato all’evoluzione che negli ultimi decenni ha interessato sia i gestori di aeroporti sia altri soggetti che, a vario titolo, operano in ambito aeroportuale (così come la configurazione giuridica delle attività da questi svolte e delle loro entrate), ed il connesso profilo della qualificazione giuridica dei rapporti con gli utenti delle infrastrutture e delle attività ivi svolte, in primis compagnie aeree e passeggeri. Metodologicamente, si è proceduto a ricostruire brevemente, ma con accuratezza scientifica, i diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia di funzione e servizio pubblico. Si è poi dato conto dell’evoluzione, economica prima che normativa, del ruolo dei soggetti operanti nel settore aeroportuale e delle attività da questi tipicamente espletate, anche tramite la sussunzione della fattispecie nel panorama giuridico come sopra ricostruito. Si è perciò proceduto ad esaminare ed inquadrare giuridicamente le diverse attività tipiche delle società di gestione aeroportuale e degli altri soggetti che operano nel settore (quali i fornitori di servizi di assistenza a terra ed i soggetti incaricati dell'assistenza al volo), per poi procedere alle proposte di qualificazione giuridica, in primo luogo, del rapporto fra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto, con particolare riferimento, rispettivamente, alle compagnie aeree, agli handler ed ai passeggeri, e, in secondo luogo, del ruolo degli enti preposti ai servizi della navigazione aerea, avuto riguardo alle convenzioni internazionali ed alla normativa dell'Unione Europea e nazionale applicabili, nonché alla giurisprudenza e dottrina dell’Unione Europea, internazionale e nazionale, anche in chiave comparatistica. 185928: L'occasione per l'articolo è stata un'ulteriore sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea sull’interpretazione del Reg. (CE) n. 261/20042, che si reputa possa costituire a pieno titolo un altro leading case, non rinvenendosi precedenti specifici in materia. Oggetto della statuizione del supremo organo giurisdizionale dell’Unione Europea è la nozione di ritardo in caso di viaggio comprendente più voli con coincidenze, qualora, a causa del ritardo del volo iniziale, la destinazione finale del programma del passeggero sia stata raggiunta con un ritardo pari o superiore alle tre ore. La sentenza costituisce l’ideale proseguimento della precedente c.d. Sturgeon, che, per prima, ha esteso il diritto alla compensazione prevista dall’art. 7 del medesimo regolamento anche ai passeggeri di voli solamente ritardati, qualora il ritardo all’arrivo a destinazione sia di almeno tre ore. Il commento alla sentenza non si limita alla mera analisi esegetica della stessa, ma, partendo dalla giurisprudenza e dottrina, dell’Unione Europea, internazionale e nazionale, rilevante in materia, perviene alla ricostruzione della fattispecie giuridica e della relativa disciplina, identificando, con approccio critico, le problematiche sollevate o lasciate irrisolte dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e le sue incongruenze rispetto alla precedente giurisprudenza del medesimo organo.

Tendenze evolutive e proposte di configurazione giuridica dei rapporti fra gli operatori aeroportuali e gli utenti dell'aeroporto / Elena Orru'. - STAMPA. - (2012), pp. 139-172.

Tendenze evolutive e proposte di configurazione giuridica dei rapporti fra gli operatori aeroportuali e gli utenti dell'aeroporto

ORRU', ELENA
2012

Abstract

L'articolo tratta una delle principali questioni giuridiche che sono emerse in epoca recente, specie a seguito dell'evoluzione del settore aeroportuale e degli interventi normativi delle istituzioni dell'Unione Europea in materia di diritti aeroportuali e di tariffazione dei servizi di assistenza al volo. L'interesse deriva anche dall’intreccio fra gli aspetti pubblicistici e quelli privatistici che interessano la tematica, poiché questa assomma il profilo legato all’evoluzione che negli ultimi decenni ha interessato sia i gestori di aeroporti sia altri soggetti che, a vario titolo, operano in ambito aeroportuale (così come la configurazione giuridica delle attività da questi svolte e delle loro entrate), ed il connesso profilo della qualificazione giuridica dei rapporti con gli utenti delle infrastrutture e delle attività ivi svolte, in primis compagnie aeree e passeggeri. Metodologicamente, si è proceduto a ricostruire brevemente, ma con accuratezza scientifica, i diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia di funzione e servizio pubblico. Si è poi dato conto dell’evoluzione, economica prima che normativa, del ruolo dei soggetti operanti nel settore aeroportuale e delle attività da questi tipicamente espletate, anche tramite la sussunzione della fattispecie nel panorama giuridico come sopra ricostruito. Si è perciò proceduto ad esaminare ed inquadrare giuridicamente le diverse attività tipiche delle società di gestione aeroportuale e degli altri soggetti che operano nel settore (quali i fornitori di servizi di assistenza a terra ed i soggetti incaricati dell'assistenza al volo), per poi procedere alle proposte di qualificazione giuridica, in primo luogo, del rapporto fra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto, con particolare riferimento, rispettivamente, alle compagnie aeree, agli handler ed ai passeggeri, e, in secondo luogo, del ruolo degli enti preposti ai servizi della navigazione aerea, avuto riguardo alle convenzioni internazionali ed alla normativa dell'Unione Europea e nazionale applicabili, nonché alla giurisprudenza e dottrina dell’Unione Europea, internazionale e nazionale, anche in chiave comparatistica. 185928: L'occasione per l'articolo è stata un'ulteriore sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea sull’interpretazione del Reg. (CE) n. 261/20042, che si reputa possa costituire a pieno titolo un altro leading case, non rinvenendosi precedenti specifici in materia. Oggetto della statuizione del supremo organo giurisdizionale dell’Unione Europea è la nozione di ritardo in caso di viaggio comprendente più voli con coincidenze, qualora, a causa del ritardo del volo iniziale, la destinazione finale del programma del passeggero sia stata raggiunta con un ritardo pari o superiore alle tre ore. La sentenza costituisce l’ideale proseguimento della precedente c.d. Sturgeon, che, per prima, ha esteso il diritto alla compensazione prevista dall’art. 7 del medesimo regolamento anche ai passeggeri di voli solamente ritardati, qualora il ritardo all’arrivo a destinazione sia di almeno tre ore. Il commento alla sentenza non si limita alla mera analisi esegetica della stessa, ma, partendo dalla giurisprudenza e dottrina, dell’Unione Europea, internazionale e nazionale, rilevante in materia, perviene alla ricostruzione della fattispecie giuridica e della relativa disciplina, identificando, con approccio critico, le problematiche sollevate o lasciate irrisolte dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e le sue incongruenze rispetto alla precedente giurisprudenza del medesimo organo.
2012
Cuestiones actuales del Derecho aéreo
139
172
Tendenze evolutive e proposte di configurazione giuridica dei rapporti fra gli operatori aeroportuali e gli utenti dell'aeroporto / Elena Orru'. - STAMPA. - (2012), pp. 139-172.
Elena Orru'
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