L'attività di ricerca che si intende spiegare nel corso dell'anno 2012, proseguendo il lavoro avviato nel 2011 , avrà ad oggetto gli aspetti problematici di maggior rilievo legati alla disciplina dell'autotrasporto di cose per conto terzi, avendo particolare attenzione alla regolamentazione delle modalità di determinazione del corrispettivo vettoriale ed evidenziando le possibili linee di tendenza specie con riguardo alle indicazioni delle Istituzioni Europee. L'ambizione, nel quadro di un'attività coordinata con i collaboratori della cattedra, è quella di operare una valutazione dell'incidenza delle disposizioni introdotte dal D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modifiche, dalla L. 127/2010. Si ritiene che il legislatore abbia inteso inaugurare, con le recenti modifiche normative, un cammino per certi versi "circolare" nell'ambito della materia di determinazione dei corrispettivi spettanti ai vettori nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi. La struttura circolare del fenomeno narrato risulta dimostrata dagli esiti della stessa evoluzione normativa citata, la legge 127/2010, che in particolare ha modificato la struttura e la formulazione dell'art. 83 bis del D.lgs. 133/2008, ha segnato il ritorno ad un sistema anelastico di determinazione delle tariffe minime nel settore oggetto di osservazione e ricerca. La l. n. 298/1974 aveva, difatti, introdotto un sistema vincolato in virtù del quale nella determinazione dei corrispettivi del trasporto la libertà delle parti veniva circoscritta entro determinate "forcelle". Il legislatore imponeva il divieto di stipulare contratti di trasporto i cui corrispettivi non fossero compresi tra livelli minimi e massimi. La violazione del dettato normativo conduceva alla dichiarazione di nullità dei patti in deroga con eterointegrazione del disciplinare contrattuale secondo il noto meccanismo dell'art. 1339 c.c. La rigidità del meccanismo succintamente delineato nelle scarne note riportate venne superato in conseguenza dell'approvazione del D.lgs. 286/2005. Tale intervento normativo, all'interno di una logica di liberalizzazione del mercato, rimetteva alle parti la determinazione dei corrispettivi vettoriali ed esprimeva un chiaro favor per la stipulazione scritta dei contratti di trasporto. L'impianto della normativa vigente fino al 2010 è stato, tuttavia, travolto dalle modifiche introdotte dalla richiamata l. 127/2010, che ha introdotto la previsione, anche per i negozi contrattuali stipulati in forma scritta, del necessario rispetto dei c.d. "costi minimi di esercizio", che devono (rectius dovrebbero) essere individuati attraverso accordi volontari di settore tra organizzazioni associative dei vettori e della committenza. Venendo, pertanto, alla descrizione dello specifico oggetto di interesse della materia, appare necessario porre, in prospettiva futura, il quesito relativo alla compatibilità della normativa in materia di "costi minimi di esercizio" con i principi in materia di libera concorrenza. L'Autorità Antitrust, ancora con un recentissimo parere del 29 novembre 2011, ha ribadito le proprie perplessità in ordine al punto di equilibrio faticosamente ricercato dal legislatore tra interessi dei vettori e della committenza. Non può essere esclusa, in ogni caso, la possibilità che sia la Commissione Europea a promuovere l'apertura di un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia, qualora il meccanismo di formazione delle tariffe, per cenni richiamato, fosse ritenuto non compatibile con i principi dei Trattati e del diritto "europeo" primario e direttamente applicabile. Occorre segnalare come già in passato, con riferimento al sistema delle tariffe a forcella, le Istituzioni comunitarie avessero rilevato come incompatibile la disciplina nazionale, considerata restrittiva della concorrenza, con il dettato comunitario (cfr. CGCE, 5 ottobre 1995, causa C-96/94; idem 1 ottobre 1998, causa C-38/97). Il modello delle tariffe a forcella ha avuto la funzione di...

Interventi regolatori in materia di quantificazione del corrispettivo del vettore nell'autotrasporto di cose

ZUNARELLI, STEFANO
In corso di stampa

Abstract

L'attività di ricerca che si intende spiegare nel corso dell'anno 2012, proseguendo il lavoro avviato nel 2011 , avrà ad oggetto gli aspetti problematici di maggior rilievo legati alla disciplina dell'autotrasporto di cose per conto terzi, avendo particolare attenzione alla regolamentazione delle modalità di determinazione del corrispettivo vettoriale ed evidenziando le possibili linee di tendenza specie con riguardo alle indicazioni delle Istituzioni Europee. L'ambizione, nel quadro di un'attività coordinata con i collaboratori della cattedra, è quella di operare una valutazione dell'incidenza delle disposizioni introdotte dal D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modifiche, dalla L. 127/2010. Si ritiene che il legislatore abbia inteso inaugurare, con le recenti modifiche normative, un cammino per certi versi "circolare" nell'ambito della materia di determinazione dei corrispettivi spettanti ai vettori nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi. La struttura circolare del fenomeno narrato risulta dimostrata dagli esiti della stessa evoluzione normativa citata, la legge 127/2010, che in particolare ha modificato la struttura e la formulazione dell'art. 83 bis del D.lgs. 133/2008, ha segnato il ritorno ad un sistema anelastico di determinazione delle tariffe minime nel settore oggetto di osservazione e ricerca. La l. n. 298/1974 aveva, difatti, introdotto un sistema vincolato in virtù del quale nella determinazione dei corrispettivi del trasporto la libertà delle parti veniva circoscritta entro determinate "forcelle". Il legislatore imponeva il divieto di stipulare contratti di trasporto i cui corrispettivi non fossero compresi tra livelli minimi e massimi. La violazione del dettato normativo conduceva alla dichiarazione di nullità dei patti in deroga con eterointegrazione del disciplinare contrattuale secondo il noto meccanismo dell'art. 1339 c.c. La rigidità del meccanismo succintamente delineato nelle scarne note riportate venne superato in conseguenza dell'approvazione del D.lgs. 286/2005. Tale intervento normativo, all'interno di una logica di liberalizzazione del mercato, rimetteva alle parti la determinazione dei corrispettivi vettoriali ed esprimeva un chiaro favor per la stipulazione scritta dei contratti di trasporto. L'impianto della normativa vigente fino al 2010 è stato, tuttavia, travolto dalle modifiche introdotte dalla richiamata l. 127/2010, che ha introdotto la previsione, anche per i negozi contrattuali stipulati in forma scritta, del necessario rispetto dei c.d. "costi minimi di esercizio", che devono (rectius dovrebbero) essere individuati attraverso accordi volontari di settore tra organizzazioni associative dei vettori e della committenza. Venendo, pertanto, alla descrizione dello specifico oggetto di interesse della materia, appare necessario porre, in prospettiva futura, il quesito relativo alla compatibilità della normativa in materia di "costi minimi di esercizio" con i principi in materia di libera concorrenza. L'Autorità Antitrust, ancora con un recentissimo parere del 29 novembre 2011, ha ribadito le proprie perplessità in ordine al punto di equilibrio faticosamente ricercato dal legislatore tra interessi dei vettori e della committenza. Non può essere esclusa, in ogni caso, la possibilità che sia la Commissione Europea a promuovere l'apertura di un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia, qualora il meccanismo di formazione delle tariffe, per cenni richiamato, fosse ritenuto non compatibile con i principi dei Trattati e del diritto "europeo" primario e direttamente applicabile. Occorre segnalare come già in passato, con riferimento al sistema delle tariffe a forcella, le Istituzioni comunitarie avessero rilevato come incompatibile la disciplina nazionale, considerata restrittiva della concorrenza, con il dettato comunitario (cfr. CGCE, 5 ottobre 1995, causa C-96/94; idem 1 ottobre 1998, causa C-38/97). Il modello delle tariffe a forcella ha avuto la funzione di...
In corso di stampa
2012
Zunarelli S.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/112274
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