Il contributo verte su due temi emergenti dalle decisioni censite nei quali i termini autoesclusivi della alternativa soggettivo-oggettivo in punto a motivi di licenziamento, mostrano per così dire il fiato corto. Il primo tema è lo «scarso rendimento», locuzione del linguaggio comune usata per rappresentare situazioni di conflitto, che rinviano generalmente ad una mancanza di diligenza del lavoratore. La situazione così evocata, pur presentando componenti diverse e molteplici, assume una forte significatività in una fase come quella attuale in cui l’esigenza di «economicità» della prestazione di lavoro e la sua redditività sono assoggettate ad un controllo crescente. Per il secondo tema, pervero molto meno frequente, il licenziamento cerca (trova) ragione nell’insorgere di una incompatibilità attinente alla persona in senso lato, e cioè che rileva sul piano oggettivo, a-comportamentale. Per una qualche circostanza sopravvenuta (non ci appuntiamo sul factum principis), può accadere che nel rapporto di lavoro venga meno – o si introduca in esso – un qualche elemento (o carattere, o relazione) diverso da quelli presenti al momento genetico. Se tale sopravvenienza attinente alla persona è tale che, senza di essa – o in presenza di essa – le parti non avrebbero a suo tempo stipulato il contratto, sorge questione – vicina alla tematizzazione della «presupposizione» e dei «motivi» del contratto – se sia atta ad estinguere il rapporto nel corso della sua esecuzione.

Sul licenziamento per scarso rendimento e per il sopravvenire di incompatibilità personali

PEDRAZZOLI, MARCELLO
2011

Abstract

Il contributo verte su due temi emergenti dalle decisioni censite nei quali i termini autoesclusivi della alternativa soggettivo-oggettivo in punto a motivi di licenziamento, mostrano per così dire il fiato corto. Il primo tema è lo «scarso rendimento», locuzione del linguaggio comune usata per rappresentare situazioni di conflitto, che rinviano generalmente ad una mancanza di diligenza del lavoratore. La situazione così evocata, pur presentando componenti diverse e molteplici, assume una forte significatività in una fase come quella attuale in cui l’esigenza di «economicità» della prestazione di lavoro e la sua redditività sono assoggettate ad un controllo crescente. Per il secondo tema, pervero molto meno frequente, il licenziamento cerca (trova) ragione nell’insorgere di una incompatibilità attinente alla persona in senso lato, e cioè che rileva sul piano oggettivo, a-comportamentale. Per una qualche circostanza sopravvenuta (non ci appuntiamo sul factum principis), può accadere che nel rapporto di lavoro venga meno – o si introduca in esso – un qualche elemento (o carattere, o relazione) diverso da quelli presenti al momento genetico. Se tale sopravvenienza attinente alla persona è tale che, senza di essa – o in presenza di essa – le parti non avrebbero a suo tempo stipulato il contratto, sorge questione – vicina alla tematizzazione della «presupposizione» e dei «motivi» del contratto – se sia atta ad estinguere il rapporto nel corso della sua esecuzione.
2011
Licenziamenti e sanzioni nei rapporti di lavoro
81
95
M. Pedrazzoli
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